PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Istituzione dell'addizionale ecclesiastica all'imposta sul reddito delle persone fisiche legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose).

      1. La presente legge costituzionale disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini e dello Stato al finanziamento della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
      2. È istituita un'addizionale ecclesiastica all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a carico dei cittadini legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. L'aliquota dell'addizionale ecclesiastica è stabilita nella misura dell'8 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Resta ferma la possibilità di stabilire un'aliquota inferiore, sulla base di intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose interessate diverse dalla Chiesa cattolica.
      4. Le intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa dell'organizzazione religiosa interessata, possono indicare le cause ostative all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 2.
      5. L'addizionale ecclesiastica all'IRPEF si applica ai redditi imponibili ai fini dell'IRPEF dei contribuenti iscritti nei registri di cui all'articolo 2 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
      6. Il gettito dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, calcolato al netto dei costi

 

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di esazione e degli oneri di notifica di cui all'articolo 2, comma 4, è versato dalla Repubblica italiana alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose nei modi stabiliti all'articolo 3.

Art. 2.
(Registri comunali delle persone fisiche legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose).

      1. I comuni, nell'ambito dei servizi di anagrafe civile, istituiscono registri, distinti per ciascuna confessione religiosa, delle persone fisiche residenti nel proprio territorio, legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
      2. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, si considerano legalmente appartenenti:

          a) alla Chiesa cattolica, i cittadini che hanno ricevuto il battesimo e che risultano iscritti nei registri di cui al comma 1;

          b) alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, i cittadini che vi hanno aderito secondo il rito proprio di ciascuna di esse e che risultino iscritti nei registri di cui al comma 1.

      3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al comma 1, le organizzazioni religiose interessate comunicano ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, l'elenco dei soggetti di cui al comma 2.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, e comunque ogni anno entro il mese di settembre, i comuni, con comunicazione personale e riservata, avvisano i cittadini residenti nel loro territorio della comunicazione ricevuta ai sensi del comma 3, fornendo loro le informazioni relative alle finalità, al funzionamento

 

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e alle conseguenze dell'iscrizione nei registri di cui al comma 1 ai fini dell'applicazione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF.
      5. Tutti i cittadini hanno diritto, in ogni momento, di verificare presso il comune di residenza la propria iscrizione nei registri di cui al comma 1 e di richiederne la cancellazione.
      6. La cancellazione da uno dei registri di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta nel quale essa è richiesta dal contribuente. La nuova iscrizione in uno dei registri di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta nel quale essa è richiesta dal contribuente. Fa fede la data del protocollo del comune, indipendentemente dalla data di trascrizione della scelta del contribuente.
      7. I cittadini iscritti nei registri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di fornire ai comuni di residenza, anche mediante autocertificazione, le informazioni fiscali necessarie alla quantificazione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF.
      8. I comuni inviano annualmente all'Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, gli elenchi aggiornati dei registri di cui al comma 1.

Art. 3.
(Versamento del gettito dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose).

      1. A decorrere dal secondo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato corrisponde annualmente il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, al netto dei costi di esazione, alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione:

          a) a titolo di acconto, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'addizionale dell'anno precedente, entro il

 

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mese di giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi;

          b) a titolo di saldo, la somma effettivamente riscossa dall'Amministrazione finanziaria, al netto dell'acconto versato, entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo.

      2. Nel primo anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'acconto di cui al comma 1 è calcolato sulla base dell'importo versato l'anno precedente ai sensi delle disposizioni citate all'articolo 5.
      3. Il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, per la parte di spettanza della Chiesa cattolica, è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tra le regioni ecclesiastiche della Chiesa cattolica sulla base dei seguenti parametri:

          a) numero dei cittadini di religione cattolica iscritti agli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, dei comuni ricadenti nel territorio della regione ecclesiastica;

          b) numero dei cittadini complessivamente residenti nel territorio della regione ecclesiastica;

          c) reddito medio pro capite della popolazione residente nella regione ecclesiastica;

          d) numero di diocesi e di parrocchie presenti nella regione ecclesiastica.

      4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF è altresì assegnato a favore delle altre confessioni religiose di cui al comma 1, per la parte di spettanza di ciascuna di esse.
      5. Il versamento del gettito derivante dall'addizionale ecclesiastica all'IRPEF ai

 

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sensi dei commi 1, 2 e 3 si intende onnicomprensivo e sostitutivo di tutte le forme di finanziamento pubblico statale esistenti a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
      6. Per l'amministrazione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF si applicano le disposizioni di legge dello Stato vigenti in materia.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge costituzionale.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

          a) le modalità per il calcolo dei costi annuali di esazione di cui all'articolo 1, comma 6;

          b) le modalità per l'istituzione e la tenuta dei registri di cui all'articolo 2, comma 1;

          c) le forme e i modi delle comunicazioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 6;

          d) le modalità di esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 5, e dell'espletamento degli obblighi di cui al medesimo articolo 2, comma 7;

          e) i criteri di riparto del gettito dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4;

 

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          f) le modalità di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i comuni e, eventualmente, le autorità religiose ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, nonché dei relativi controlli;

          g) le modalità di versamento dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF per i lavoratori dipendenti, anche mediante sostituto d'imposta;

          h) le misure volte a garantire il rispetto delle norme del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, a tutela dei dati personali dei contribuenti.

Art. 5.
(Abrogazioni).

      1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge:

          a) alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 41 è abrogato;

              2) all'articolo 44:

                  2.1) al primo comma, le parole: «di cui agli articoli 46, 47 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 46 e 50»;

                  2.2) al secondo comma, lettera c), le parole: «di cui agli articoli 46 e 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 46»;

                  2.3) il terzo comma è abrogato;

              3) gli articoli 47 e 48 sono abrogati;

              4) all'articolo 49, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47» sono soppresse;

          b) gli articoli 30 e 31 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, sono abrogati;

 

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          c) alla legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 23 è abrogato;

              2) al comma 1 dell'articolo 24, le parole: «e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23» sono soppresse;

          d) alla legge 29 novembre 1995, n. 520, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) l'articolo 27 è abrogato;

              2) al comma 1 dell'articolo 28, le parole: «e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27» sono soppresse;

          e) gli articoli 2 e 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, sono abrogati.